Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

      1. Dopo l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:

      «Art. 24-bis. - (Accesso a sale e luoghi per spettacoli, concerti ed eventi sportivi). - 1. Nelle sale e nei luoghi destinati a spettacoli, concerti ed eventi sportivi, è cura degli organizzatori garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone portatrici di handicap.
      2. In particolare, le strutture e gli impianti di cui al comma 1 devono:

          a) essere dotati di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno otto posti per ogni quattrocento e a un minimo di sei posti nel caso di strutture e di impianti con inferiore disponibilità;

          b) essere dotati, nella stessa percentuale stabilita alla lettera a), di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con

 

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dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote».

      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, si provvede ad apportare le necessarie modificazioni al punto 5.2 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 2 del presente articolo, fatta eccezione delle disposizioni relative alle sale di ristorazione.